Decreto Ministeriale
n. 4
Roma, 17 gennaio 2004
Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei
componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2003/2004.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con il quale č stato emanato il regolamento
applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art.22, comma 7,
introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425/1997,
prevedendo:
-
la composizione delle commissioni
di esame con gli insegnanti delle classi interessate e con il
solo Presidente esterno, relativamente alle scuole statali e
paritarie;
-
la composizione delle commissioni
di esame con commissari interni designati dal consiglio di
classe in numero pari a quello dei commissari esterni,
individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole
statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
-
la determinazione del numero dei
componenti delle commissioni di esame, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Universitā e
Ricerca;
-
la nomina, da parte del Dirigente
Regionale competente, del Presidente delle commissioni, tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori
per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104,
recante le modalitā e i termini per l'affidamento delle materie
oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalitā
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti
compatibili con le modifiche previste dal comma 7 dell'art. 22
della citata legge n. 448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti
delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in
conformitā di quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323
del 23/7/1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione
dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici e
relative designazioni
1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di
studio, di ordinamento e sperimentali, č quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte
integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle cattedre non
consenta la costituzione di commissioni con il numero di
commissari previsto, rimane giustificata, per causa di forza
maggiore, la designazione di docenti nel numero pari
immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto di
esame della classe del candidato, designati dai competenti
consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti
delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e
un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo
presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile,
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate
1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli
istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente
indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di
indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente
scolastico dell'istituto statale o paritario provvede
all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti
nell'istituto medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del
numero fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per
il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai
competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da
docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria
alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata č stata
abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo
indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti
delle materie oggetto di esame giā individuate nella commissione
della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella
designazione deve comunque essere assicurata la presenza del
docente della materia oggetto della seconda prova scritta,
indicata nella tabella allegata al D.M. con il quale sono state
indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso,
qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui
al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti
delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di
inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova
scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento č
designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di
abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della
classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di
garantire la presenza del docente della materia oggetto della
prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente
ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarā inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
IL MINISTRO
LETIZIA MORATTI
Tabella
allegata:
Corsi ordinari e progetti
assistiti 2004
Corsi sperimentali 2004 |